Biscetti e Marini Studio Legale Associato

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Attualità e informazioni

Alcuni spunti sulle locazioni ad uso non abitativo al tempo del covid 19

a cura avv. Francesca Biscetti


Se il negozio è rimasto chiuso a causa del lockdown, il proprietario del negozio può chiedere di sospendere il pagamento del canone per i mesi di marzo, aprile, maggio. Così il Tribunale di Venezia si è pronunciato proprio in questi giorni, in seguito al ricorso d’urgenza presentato da una nota catena di abbigliamento che chiedeva la sospensione del canone al proprietario del centro commerciale ove era ubicato il negozio. Alla pronuncia d’urgenza, avvenuta inaudita altera parte, dovrà seguire udienza pubblica nel rispetto del contraddittorio, dunque non è ancora possibile affermare se questa pronuncia sarà confermata e farà giurisprudenza.

Vero è che la sospensione del canone di locazione ad uso non abitativo in caso di necessità, come quello del lockdown, potrebbe trovare fondamento giuridico nell’art. 1460 c.c., provando ad equiparare l’impossibilità di fruire del negozio per inagibilità del bene, con la chiusura imposta per emergenza da coronavirus.

Nel frattempo, i decreti “Cura Italia” e “Rilancio” prevedono per gli affitti ad uso non abitativo, la possibilità di ottenere un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile per canoni di marzo aprile e maggio, in alternativa si potrà cedere il credito d’imposta a un soggetto terzo, che sia la banca, un intermediario o lo stesso affittuario, e ottenere o il corrispettivo del credito d’imposta, o direttamente una diminuzione dei canoni di locazione.

È necessario attendere le linee guida dell’Agenzia delle Entrate nei 20 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto “Rilancio” al fine di comprendere come attuare queste previsioni.

Sostegno alla Disabilità nei decreti “Cura Italia” e “Rilancio”.

104, permessi e finanziamenti.

a cura avv. Francesca Biscetti


Con specifico riguardo alla disabilità, nella fase emergenziale sanitaria ed economica che stiamo vivendo in seguito alla diffusione del Covid 19 il Governo ha emanato molteplici decreti che disciplinano tra l’altro la didattica a distanza inclusiva per i minori con disabilità, la previsione di permessi per i genitori con figli con disabilità e per i lavoratori con disabilità, la riapertura “protetta” dei centri diurni.

Limitando l’analisi ai due decreti chiamati “Cura Italia” e “Rilancio”, è possibile affermare che le misure prese dal Governo in questi ultimi mesi, seguono un filo conduttore comune. L’ultimo decreto in termini di tempo infatti, proroga e conferma quanto già previsto dal decreto “Cura Italia”. Inoltre, come si vedrà, stanzia fondi a sostegno di quei progetti, già previsti dal nostro ordinamento, a tutela delle persone con disabilità.

In particolare:

-l’articolo 76 del decreto “Rilancio” conferma, anche per i mesi di maggio e giugno 2020, l’aumento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104/1992 per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari con disabilità, già previsto per i mesi di marzo e aprile dal decreto “Cura Italia”. I giorni di permesso, utilizzabili tra maggio e giugno, sono 12. Così come per i mesi di marzo e aprile, i 12 giorni totali aggiuntivi, si sommano ai 3 giorni al mese previsti dalla Legge 104/1992 fino a un massimo di 18 giorni totali (3 maggio + 3 giugno + 12 = 18 complessivi).

-il “congedo Covid” retribuito al 50% previsto dall’art. 23 del decreto “Cura Italia” per i lavoratori del settore privato e dall’art. 25 di quello pubblico, è prolungato nel decreto “Rilancio” per altri 15 giorni, per un totale di 30 giorni fruibili dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020.

- alternativamente al “congedo Covid” si potrà richiedere un bonus babysitter per un totale pari a € 1.200,00 che potranno essere utilizzati anche per centri estivi o centri integrativi per l’infanzia. Questo bonus potrà essere chiesto anche dal genitore con Legge 104/1992.

- di grande rilevanza economica ma non solo, a parere di chi scrive, lo stanziamento di fondi previsti dall’art. 111 del decreto “Rilancio”. Ecco i numeri: 90 milioni di euro per il 2020 in favore del fondo per le non autosufficienze, ossia tutti quei progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravi, istituito dalla Legge di Bilancio 2007; 20 milioni di euro per il 2020 in favore del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave istituito nel 2016, meglio conosciuto come “Dopo di noi”; nonché 40 milioni di euro per il 2020 per il sostegno alle strutture semiresidenziali che devono adeguarsi ai nuovi modelli di contingentamento fisico e di protezione di personale e utenti.

L’attuazione di tali previsioni di spesa, sono condizionate a uno o più decreti, detti appunto attuativi, che dovranno essere adottati entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del decreto “Rilancio”.